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GRUPPO IVA: funzionamento, problematiche e prassi

iva

17/03/2023

E’ un istituto che consente ai gruppi societari che ne fanno opzione di rendere irrilevanti, ai fini IVA, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi infragruppo.

Il Gruppo costituito dai soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello stato, esercenti attività di impresa, arte e professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo che devono coesistere e permanere durante l’intero periodo di esistenza del Gruppo stesso:

 

1) vincolo finanziario cioè un rapporto diretto o indiretto di controllo;

2) vincolo economico cioè quando fra le imprese del gruppo vi sia cooperazione economica, per lo svolgimento della stessa attività o di attività complementari o interdipendenti;

3) vincolo organizzativo tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto o in via di fatto.

 

  • Non rilevano ai fini Iva le operazioni interne al gruppo (operazioni infra-gruppo);
  • le operazioni di un membro del gruppo IVA nei confronti di un soggetto estraneo si considerano effettuate dal gruppo IVA;
  • le operazioni di un soggetto estraneo nei confronti di un membro del gruppo Iva si considerano effettuate nei confronti del gruppo.

 

Le operazioni interne vanno rilevate ai fini delle imposte dirette. Nel caso in cui nell’ambito del Gruppo IVA si opti per la separazione delle attività, i passaggi interni di beni e servizi costituiscono operazioni rilevanti ai fini IVA.

 

Si costituisce per opzione e ha validità di tre anni. I soggetti partecipanti al Gruppo perdono l’autonoma soggettività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, costituendosi un nuovo soggetto d’imposta;  la circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018 chiarisce che “qualora il Gruppo comprenda nel suo perimetro uno o più partecipanti, che rientrerebbero nella disciplina dello split payment, tale regime non trova applicazione per le operazioni effettuate nei confronti del Gruppo”. La stessa circolare chiarisce che ai fini del versamento dell’IVA a debito non è ammessa la compensazione con crediti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai partecipanti al Gruppo.

 

Gli adempimenti sono assolti dal «rappresentante di Gruppo», che è individuato nel soggetto che esercita sugli altri partecipanti il controllo; qualora tale soggetto non possa esercitare l’opzione perché ad esempio è una holding di mero godimento, il ruolo di rappresentante del Gruppo è attribuito al partecipante in capo al quale si rilevi il volume di affari o l’ammontare di ricavi più elevato nell’anno precedente la costituzione del gruppo.

 

In gruppi strutturati in cui ci sono società con un alto numero di scambi con l’estero l’opzione per il gruppo IVA potrebbe essere una buona soluzione per riequilibrare il carico dell’imposta sull’intero gruppo.

Nel caso di dubbi, ricordate che la risposta giusta è studio 41.

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