Non imponibili IVA: i trasporti relativi agli scambi internazionali
In base alla nuova formulazione dell’art. 9 del DPR 633/1972, modificato dal Dl 146/2021, il regime di non imponibilità IVA non si rende più applicabile alle prestazioni di trasporto internazionale che un vettore principale, incaricato di trasportare la merce all’estero dall’esportatore, dall’importatore o dal destinatario della stessa, affida ad un vettore terzo (si parla in questo caso di subvezione).
Con la risposta all’interpello n. 514/2022, l’agenzia delle entrate ha fornito delle spiegazioni in materia di trattamento IVA per i trasporti inerenti beni in importazione di cui all’art. 9. Essa evidenzia che i servizi di trasporto, territorialmente rilevanti in Italia e relativi agli scambi internazionali, possono beneficiare della non imponibilità IVA solo se resi direttamente a “soggetti qualificati”, quali:
- l’esportatore;
- il titolare del regime del transito;
- l’importatore;
- il destinatario dei beni;
- il prestatore dei servizi di spedizione relativi ai trasporti internazionali di beni e i servizi relativi alle operazioni doganali.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia che l’attività di trasporto dal porto di sbarco fino al terminal è da ricondurre all’ambito applicativo del regime di non imponibilità (di cui all’art. 9, co. 1 n. 2, D.P.R. n. 633/1972), poiché i corrispettivi della merce, compresi del costo del trasporto, sono stati soggetti ad IVA all’atto dello sdoganamento e inoltre il servizio di trasporto viene effettuato dalla società istante direttamente al destinatario finale della merce. Potrà beneficiare del sistema di non imponibilità anche l’attività di trasporto che il terzo fornitore rende a favore della società istante direttamente.
La società istante opera come rappresentante doganale diretto del proprio cliente stabilito in Italia ed è incaricato da quest’ultimo a trasportare le merci dal porto di sbarco al terminal; non disponendo di mezzi propri, ha affidato l’esecuzione del servizio a terzi.
È importante sottolineare che la società istante ha lo status di A.E.O, ovvero Operatore Economico Autorizzato, una sorta di certificazione di affidabilità attribuita, dopo un audit, dall’Agenzia delle Dogane agli operatori economici residenti nell’Unione Europea. Le autorizzazioni sono di due tipi, AEO C semplificazioni doganali e AEO S sicurezza, e permettono di accedere a numerosi vantaggi diretti e indiretti.
Va dunque prestata attenzione alle modalità in cui viene esplicato il servizio di trasporto e soprattutto da chi. Poi, se avete dubbi, la risposta giusta è: Studio41.